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La carica di amministratore di condominio può essere assunta da chiunque venga nominato dall’assemblea condominiale. Non esiste infatti un albo o un elenco nel quale possano o debbano iscriversi le persone che vogliano svolgere l’attività di amministratore di condominio. L’amministratore di condominio può essere:

  • una persona che risiede nel condominio (in genere una persona pensionata, dopolavorista… che dedica parte del proprio tempo a questa attività);
  • un soggetto esterno che generalmente svolge in maniera professionale l’attività per uno o più condomìni.

L’attività è compatibile con altre, anche con quella di mediatore se l’amministrazione condominiale non è esercitata con “professionalità” (v. sentenza Cassazione 21.04.1999).
Per lo svolgimento dell’attività di amministratore di condominio non occorre iscriversi a nessun albo o ruolo e non è necessario nemmeno iscriversi ad una associazione di categoria (anche se queste offrono servizi di assistenza, soprattutto ai professionisti).
Non occorre, inoltre, aver frequentato corsi di formazione, ma poiché sono necessarie specifiche competenze, può essere utile frequentare i corsi organizzati da vari organismi, che in genere rilasciano un certificato di frequenza al termine dei corsi.

Le norme del Codice Civile
Secondo l’art. 1129 del Codice Civile l’amministratore deve essere sempre designato negli stabili con più di quattro condomini. Tale nomina è compito dell’assemblea condominiale: può essere conferita o ad un partecipante consenziente o ad un estraneo e, perché sia valida, si richiede il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote (i cosiddetti millesimi). Qualora l’assemblea non riesca a nominare un amministratore, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria che deciderà sulla nomina.

Secondo l’art. 1130 c.c. l’Amministratore deve:

  • adempiere a specifici compiti, dietro un corrispettivo che sarà stato concordato con i condomini
  • eseguire le deliberazioni assembleari, dandone concreta attuazione
  • far rispettare il regolamento di condominio (laddove esista)
  • regolare il godimento e l’uso delle cose comuni, in modo che tutti i condomini possano usufruirne al meglio
  • riscuotere le quote condominiali, che hanno lo scopo di finanziare l’ordinaria manutenzione delle parti comuni dello stabile
  • acquistare le materie prime necessarie per il funzionamento dei servizi comuni (come il gasolio per l’impianto di riscaldamento centralizzato)
  • presentare un rendiconto della sua gestione alla fine di ogni anno.

Secondo l’art. 1131 del Codice Civile, l’Amministratore ha la rappresentanza legale dei partecipanti al condominio e può anche agire in giudizio contro uno di essi e può essere lui stesso chiamato in giudizio per un’azione che riguardi le parti comuni dello stabile.

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