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A partire dal 01/01/2007 la ritenuta d’acconto del 4% si applica ai corrispettivi dovuti ad appaltatori e prestatori di opera (artigiani e manutentori vari). Con la legge Finanziaria 2007 è stato infatti introdotto l’obbligo a carico del condominio, quale sostituto di imposta, di effettuare la ritenuta sui corrispettivi dovuti alle imprese per prestazioni relative a contratti di appalto.

È il comma 43 dell’articolo 1, e unico, della 296/2006, a introdurre l’obbligo, disponendo l’inserimento dell’articolo 25-ter al Dpr 600/1973: «ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore». In particolare
“Il condominio quale sostituto d’imposta opera all’atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’Art.67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917″

il condominio opera all’atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa. Inoltre la ritenuta è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ed anche se si tratta di prestazioni di servizi occasionali.
L’obbligo scatta dal 1° gennaio 2007 anche se il condomino esegue dei pagamenti relativi a fatture emesse nel 2006 o in anni precedenti.
Nel caso in cui il condominio deve operare la ritenuta non esiste alcun minimo di versamento, sono quindi dovuti anche i piccoli importi.

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